Il giudice amministrativo non può sindacare la scelta dell’amministrazione scolastica di valutare in maniera differente i titoli di accesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e in quelle d’istituto (Gi). Il Consiglio Nazione dell’Ordine degli Psicologi aveva infatti lamentato l’illegittimità dell’Ordinanza n. 60/2020 che le regolamenta, nella parte in cui si attribuisce al titolo di specializzazione 2 punti, a fronte dei 12 punti assegnati al dottorato di ricerca, e di 1 punto, fino a un massimo di 3 punti, per ogni master universitario. continua..