Cos’è il CdA?
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell’Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo Generale.
Per l’organizzazione e gestione interna:
Elegge Presidente e vicepresidente al suo interno;
Assume il Direttore dell’Ente e determina l’inquadramento normativo ed il trattamento economico del Direttore e dei dipendenti;
Determina gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente e gli organi dell’Ente (dopo avere acquisito il parere del CiG);
Delibera sui criteri per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale e sui criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo contabile dell’Ente;
Delibera su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal presidente, da almeno 2 consiglieri del CdA, dal CiG o dal Collegio sindacale;
Predispone entro maggio il bilancio consuntivo ed entro ottobre il bilancio preventivo e predispone il bilancio tecnico triennale (da sottoporre ad approvazione del CiG).
Per i rapporti con l’esterno:
Delibera il regolamento per la eventuale gestione esterna del patrimonio pensionistico sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario e sulla piena affidabilità degli interlocutori finanziari (dopo aver acquisito parere CiG); la delibera é sottoposta ad approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro;
Delibera la costituzione o partecipazione a società nonché l’adesione ad Enti, consorzi, organismi od associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente.
Per i servizi agli iscritti
Delibera le proposte di modifica dello Statuto, del regolamento elettorale e del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico (da sottoporre all’approvazione del CiG);
Delibera il regolamento delle forme di assistenza consentite (dopo aver acquisito parere CiG).
Per la gestione finanziaria del Patrimonio:
Delibera, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico- finanziario; la delibera é sottoposta ad approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro;
Determina i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone i piani annuali e pluriennali (coerentemente ai criteri generali indicati dal CiG);
Delibera nell’ambito di questi criteri la stipula di convenzioni finanziarie e assicurative per la gestione del patrimonio ma si é riservato il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti e di definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili per la verifica dei risultati.
Blog Costruire Previdenza ER 7-2-2009