Il D.L. 1/2012 emana infatti l’articolo 10 della legge di stabilità (l.183/2011), la quale a sua volta prevede, a partire dal 1 Gennaio 2012, l’opportunità di costituire società aventi per oggetto l’esercizio di attività professionali come regolate dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, ovvero società di persone (S.n.c. e S.a.s.), società di capitale (S.r.l, S.p.a, S.a.p.a) e società cooperative.
Il testo delle legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni, all’articolo 9-bis, si inserisce in tale disciplina sancendo: a) i requisiti per la costituzione di una società cooperativa tra professionisti; b) i limiti alla partecipazione dei soci aventi finalità di investimento nel capitale sociale; c)l’estensione della tutela del segreto professionale anche all’interno di codeste società. Fermo restando la principale novità introdotta dalla legge di stabilità, ovvero che l’attività professionale può essere svolta attraverso strutture societarie che assumono una propria responsabilità patrimoniale per il servizio erogato, l’articolo 9-bis del D.l. aggiunge a tale scenario il requisito secondo cui le cooperative di professionisti non possono essere costituite da un numero di soci inferiori a tre. Tale normativa ha valenza non solo per le società di nuova costituzione, ma anche per le vecchie società tra professionisti le quali sono però chiamate a revisionare il loro atto costitutivo, in modo che sia garantito: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione di soli soci iscritti a ordini, albi e collegi; c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; d) i soci capitali non possono sottoscrivere più di un terzo del capitale sociale al fine di consentire ai soci professionisti di manifestare i due terzi dei voti; e) il mancato rispetto di codeste condizioni è causa di scioglimento della società; f) le regole riguardanti l’esecuzione dell’incarico professionale che deve essere eseguito solamente dai soci abilitati; g) la stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi legati alla responsabilità civile per i possibili danni causati ai clienti dai singoli professionisti; h) le modalità di esclusione del socio che sia cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo e il conseguente rispetto della rappresentanza per i due terzi dei soci professionisti. Inoltre, la nuova disciplina crea la possibilità di istituire società tra professionisti per l’esercizio di più attività professionali, fermo restando l’obbligo di rispettare il codice deontologico e il sistema di sanzioni disciplinari legati alla propria attività professionale. In particolare, il decreto liberalizzazioni prescrive che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate a tutela del cliente, il quale è dotato della libertà di scegliere il professionista erogatore del servizio.
tratto da: Le libere professioni in Emilia-Romagna - I dati e gli aspetti normativi più recenti - Anno 2012 Rapporto a cura di Cristina Brasili, Eleonora Cipolletta, Cecilia Tinonin Dipartimento di scienze statistiche Paolo Fortunati per Osservatorio Welfare e professionisti di ADEPP
Il quadro delle novità in materia di società tra professionisti
Società cooperative | Il numero dei soci non può essere inferiore a tre |
Delibere | Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci |
Scioglimento della società e cancellazione dall’albo | La società si scioglie se viene meno sia la maggioranza numerica dei soci professionisti, sia se questi non possiedono la maggioranza del capitale sociale. In pratica manca la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci |
Polizza assicurativa |
Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali |
Segreto professionale | Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate |
Associazioni professionali e altri modelli societari | Rimangono in vita se vigenti alla data di entrata in vigore della legge |