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Psicologi: il mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal DPR 137/2012 non può essere sanzionato

psicologiIl regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia previsto dal DPR 137/2013 ed elaborato dal CNOP non ha ancora ricevuto, da parte del Ministero della Salute, il parere tecnico previsto. Il CNOP, pur ricordando agli iscritti all'Ordine che il codice deontologico degli Psicologi prevedeva fin dalla prima stesura del 1998 l'obbligo della formazione continua, ha reso noto che in assenza di completamento dell'iter del Regolamento in oggetto NON potranno entrare in vigore nemmeno le sanzioni previste. Rimane invariato l'obbligo di acquisire crediti ECM da parte dei dipendenti e/o convenzionati (liberi-professionisti) del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.

Comunicato del CNOP

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