Il Tar del Lazio accoglie le argomentazioni prodotte dal presidente Giardina e in un'ordinanza depositata il 17 novembre 2015 DISPONE la cancellazione dell'Assocounselors dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge 4/2013 in quanto:
"La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall’ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 cc."
"La descrizione dell’attività dell’AssoCounseling non è contenuta nello Statuto, ma è stata fornita in un allegato alla dichiarazione trasmessa con la domanda di inserimento, essa è anche talmente generica da potere comprendere una vasta gamma di interventi sulla persona, sfuggendo ad una precisa identificazione dell’ambito in cui la stessa viene a sovrapporsi all’attività dello psicologo."
"La promozione dello sviluppo delle potenzialità di crescita individuale, di integrazione sociale, la facilitazione dei processi di comunicazione, il miglioramento della gestione dello stress e della qualità di vita, tanto per limitarci ad uno dei sottosettori di intervento dello psicologo junior, appaiono perfette duplicazioni dell’attività del counselor descritto dalla Assocounseling."
"La gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo."
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