Chi esercita per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, del Tuir) è obbligato a versare alla gestione separata dell'Inps soltanto se l'esercizio di quell'attività svolta non è subordinato all'iscrizione ad albo professionale oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento. continua..