Con specializzandi di area sanitaria si intendono biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, fisici, chimici, psicologi e appartenenti ad ulteriori categorie equipollenti (circa 4000 in tutta Italia) ai quali viene richiesta, ogni giorno, la partecipazione alla totalità delle attività svolte nelle strutture sanitarie e laboratori di ricerca, contribuendo in maniera determinante alle attività svolte all’interno del S.S.N. o del dipartimento di riferimento. In tutta Italia, tale impegno viene svolto alla pari dei colleghi medici, senza che però sia corrisposto un regolare contratto di lavoro.
Eppure tra i requisiti indispensabili per la partecipazione concorsuale ai ruoli dirigenziali del S.S.N., vi è l’obbligatorietà del possesso del titolo di specializzazione anche per i laureati “non medici”(DL 30 Dicembre 1992, n. 502) il quale prevede anche l’applicazione di un ordinamento didattico unico ed un impegno a tempo pieno richiesto per la formazione specialistica, pari quindi, a quello previsto per il personale sanitario e per colleghi medici in specializzazione. continua...