Il Consiglio di Indirizzo Generale ENPAP, in seguito ai chiarimenti ricevuti dal Ministero e alla sentenza della Corte d'Appello di Torino sul ricorso presentato dalle colleghe convenzionate, ha approvato sabato scorso una delibera che riconosce alle psicologhe convenzionate il diritto a percepire l'indennità di maternità per l'intero periodo previsto dalla legge retroattivamente per 10 anni.
Come noto le psicologhe convenzionate percepiscono dal SSN un assegno che riconosce 14 settimane di indennità. Fino ad ora queste colleghe non avevano visto riconosciuto il loro diritto di lavoratrici italiane a ricevere l'indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi a causa di un Regolamento ENPAP, risalente alla gestione Houlis, che aveva sancito l'incumulabilità degli assegni di maternità. E questo nonostante le stesse versassero interamente i contributi ad ENPAP, al pari delle altre iscritte. Nel 2013 il Ministero del lavoro aveva invitato ENPAP a riconoscere alle convenzionate gli stessi diritti e in seguito anche la Corte di Appello di Torino aveva dato ragione a 2 colleghe accogliendone il ricorso. Ora il nuovo Regolamento prevede che, in via transitoria, venga riconosciuta l'indennità di maternità retroattivamente fino a 10 anni. Le colleghe convenzionate che sono andate in maternità negli ultimi 10 anni e hanno diritto all'integrazione economica in oggetto avranno 180 giorni di tempo a far data dalla pubblicazione del nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale per inoltrare la richiesta di corresponsione della relativa indennità per le settimane con coperte dal SSN.