“Nelle carceri italiane siamo di fronte ad una vera e propria violazione, tra gli altri, dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale di tutti i cittadini; l’allarme lanciato dal Presidente della Repubblica ha alzato un velo su una situazione sempre più insostenibile ed esplosiva che genera, a causa dell’affollamento e delle precarie condizioni, malesseri, tensioni, aggressività ed un preoccupante aumento dei suicidi”.
"Nel 2020 la depressione sarà la seconda causa di disabilità. In Italia dal 2002 al 2010 il consumo di antidepressivi è passato dal 19,9% al 35,7% , la depressione nel 2020 rappresenterà la seconda causa di disabilità dopo le cardiopatie ischemiche". Così Ignazio Marino, senatore del Partito Democratico e capolista per il Senato in Piemonte, intervenendo al convegno "L'assistenza psicologica in ambito sanitario", organizzato a Torino dall'Ordine degli Psicologi.
Tutti possono liberamente raccogliere, per uso strettamente personale, dati personali riguardanti altri individui, a patto di non diffonderli o comunicarli sistematicamente a terzi. (Un esempio: i dati raccolti per uso personale nelle proprie agende cartacee o elettroniche). Quando però i dati sono raccolti e utilizzati per altre finalità (ad esempio, un'azienda che vuole vendere prodotti, un professionista che vuole pubblicizzare i suoi servizi, un'associazione che vuole trovare nuovi iscritti, un partito che fa propaganda politica, ecc.), il trattamento dei dati personali deve rispettare alcune regole: leggi tutte le raccomandazioni sul sito del Garante
Vietato mettere online informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Il divieto vale anche per le pubbliche amministrazioni. E in caso di violazione il Garante privacy può intervenire per bloccare l'ulteriore diffusione in internet dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie.
La condotta medica connotata da colpa lieve, che si collochi «all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché accreditate dalla comunità scientifica» non ha più rilevanza penale. È quanto ha stabilito la IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Carlo Brusco, con una sentenza depositata ieri continua..